L’art. 57-bis co. 1-ter del DL 24.4.2017 n. 50 convertito, introdotto dall’art. 98 del DL 18/2020 convertito (c.d. “Cura Italia”) e modificato dall’art. 186 del DL 34/2020 convertito (c.d. decreto “Rilancio”), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta “straordinario” per il 2020 per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni.
Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 16.5.2018 n. 90.
Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:
- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali.
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
L’agevolazione è stata estesa, limitatamente al 2020, anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 20.8.2020 n. 25, § 4.1).
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
In ogni caso, l’agevolazione è riconosciuta:
- nei limiti delle risorse disponibili;
- nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE sul regime “de minimis” (1407/2013).
ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante l’apposito modello:
- la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:
- al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario), ovvero tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020:
- la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, necessaria per l’accesso al beneficio per l’anno 2020, deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020; restano comunque valide le comunicazioni presentate dall’1.3.2020 al 31.3.2020 (periodo “ordinario” di presentazione inizialmente previsto);
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’anno 2020 dovrebbe essere presentata, salvo diversa indicazione, dall’1.1.2021 al 31.1.2021.
CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, con l’indicazione:
- dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
- dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto;
- a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.